Home > Città > Giustizia, il nuovo decreto che incentiva economicamente chi sceglie riti alternativi. Intervista all’Avv. Erica Romani

Giustizia, il nuovo decreto che incentiva economicamente chi sceglie riti alternativi. Intervista all’Avv. Erica Romani

Nei giorni scorsi il Ministro della Giustizia Andrea Orlando ha firmato il decreto 83/2015 in attuazione della legge 132/2015 recante Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria.

Il decreto punta a favorire il ricorso a riti alternativi di recente istituzione e non -come la negoziazione assistita e l’arbitrato- in grado di assicurare un servizio giustizia più efficiente e rapido.

Nel provvedimento varato, per coloro che scelgono i riti alternativi alleggerendo così la macchina della Giustizia ordinaria, viene riconosciuto un credito proporzionale al compenso corrisposto al legale fino a 250 euro.

ReggioNelWeb ha intervistato l’Avv. Erica Romani del Foro di Reggio Emilia per conoscere meglio il nuovo Decreto.

Avv. Romani, può spiegarci in sintesi le novità del decreto 83/2015 in relazione specificamente agli sgravi fiscali recentemente firmato dal Ministro Orlando?

Il Decreto in questione prevede che colui che ha corrisposto un compenso all’avvocato che lo ha assistito nel procedimento di negoziazione assistita concluso con successo o chi ha utilizzato l’arbitrato raggiungendo un lodo finale potrà avanzare richiesta di attribuzione di credito di imposta da conteggiare nella dichiarazione dei redditi del prossimo anno, anche in forma di compensazione per un ammontare massimo predeterminato di 250 Euro.

Cos’è la “negoziazione assistita”? Chi può scegliere questi riti alternativi?

Il decreto legge sulla giustizia civile approvato dal governo Renzi (DL 132/2014 conv. in L. 162/2014) introduce una nuova disciplina che consente e, in alcuni casi stabiliti dalla legge, obbliga le parti ad impegnarsi a negoziare per risolvere una controversia che riguarda diritti disponibili, senza passare per il processo civile. Questa disciplina prevede l’assistenza obbligatoria dell’avvocato ed è denominata “convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati”. In generale la parte sceglie di stipulare tale convenzione. In alcuni casi, la parte è obbligata ad invitare la controparte a stipulare la convenzione, pena l’improcedibilità della successiva domanda giudiziale. Tutti possono utilizzare questo strumento, le limitazioni riguardano la materia trattata e i diritti che si intendono far valere.

E l’arbitrato?

L’arbitrato è un metodo alternativo di risoluzione delle controversie (cioè senza ricorso a un procedimento giudiziario) per risolvere liti in materia civile e commerciale mediante l’affidamento di un apposito incarico a un soggetto terzo rispetto alla controversia, detto arbitro, o a più soggetti terzi, che formano il cosiddetto collegio arbitrale (normalmente formato da tre arbitri, di cui due scelti da ciascuna delle parti e il terzo nominato da una persona al di sopra delle parti, quale, per esempio, il Presidente di un Tribunale), i quali giudicano la controversia e producono una loro pronuncia, detta lodo arbitrale, che contiene la soluzione del caso ritenuta più appropriata. L’istituto dell’arbitrato è previsto dal Codice di Procedura Civile (libro IV, titolo VIII, artt. 806-840). Anche in questo caso tutti possono utilizzare questo strumento, le limitazioni riguardano la materia trattata e i diritti che si intendono far valere.

Qual è a suo avviso lo spirito del Decreto?

Credo si possa tranquillamente affermare che in ogni modo il decreto punti a favorire il ricorso a riti alternativi di recente istituzione e non, come appunto la negoziazione assistita e l’arbitrato, nell’ottica e nella speranza che questi riti (se utilizzati in una molteplicità di casi) possano sgravare i Tribunali da cause e pendenze (che si saranno risolte fuori dalle aule di Giustizia) così permettendo alla Giustizia di rendere un servizio più efficiente e rapido.

Giustizia25L’avvocato, anche prima del decreto, non doveva comunque consigliare ai clienti l’opportunità dei riti alternativi?

L’avvocato non deve consapevolmente consigliare azioni inutilmente gravose (art. 36), e deve informare il cliente, all’atto del conferimento dell’incarico, sulle caratteristiche della controversia e sulle possibili soluzioni (art. 40), ciò comprende pertanto anche il dovere di informare il cliente di ogni strumento utile alla risoluzione della propria problematica (sia uno strumento necessario o facoltativo) dando per ogni strumento giusta evidenza agli aspetti positivi e negativi.

Per rispondere alla Sua domanda pertanto se la problematica del cliente era “risolvibile” con un diverso approccio che non fosse la causa civile/penale, ma uno strumento “alternativo” era in ogni caso dovere del professionista evidenziare tale possibile strumento di risoluzione, indicando al cliente i pro ed i contro dello strumento stesso.

E l’avvocato? Forse non ha tutta la convenienza a incentivare i riti alternativi… “Causa che pende, causa che rende” diceva un vecchio proverbio.

Come spiegato esistono obblighi che il professionista deve adempiere per svolgere al meglio l’incarico, a prescindere dai propri interessi personali, che se configgenti con l’interesse del cliente dovrebbe portare il professionista a non accettare o a rimettere il mandato stesso.

In ogni caso, nonostante il proverbio citato, gli avvocati cercano soluzioni transattive e/o alternative alla causa nell’interesse del cliente nella maggioranza dei casi perché la causa che pende non sempre rende veramente ed espone sempre ad un rischio di “risultato” che potrebbe non essere vantaggioso.

Cosa significa per lei fare l’Avvocato?

Difficile in poche righe dare una risposta ad una domanda così complessa, consiglio la lettura del testo Difesa degli avvocati scritta da un pubblico accusatore di Paolo Borgna (Editori Laterza 2008, 117 pp., 10 Eu) “ Fare l’avvocato, oggi, è diventato un mestiere. Faticoso perché il cliente non ti paga, prima di tutto, e poi è pronto a denunciarti e psicologicamente stancante. ….Ma l’avvocato possiede – dice Borgna, magistrato a Torino dal 1981 – una funzione sociale fondamentale. Lo diceva già Calamandrei che la più grande utilità sociale svolta dagli avvocati è quella di ascoltare i clienti. Le ore dedicate al ricevimento delle persone sono ore spese ad ascoltare da vicino soprattutto il dolore umano.
Sono tempi, oggi, in cui i grumi di dolore diventano sempre più laceratori. A volte esplodono e si trasformano in tragedia.
L’avvocato è al 50% psicologo, confessore dell’anima oppressa, e per il residuo 50% difensore puro. Però Borgna – che è magistrato requirente con l’anima più distaccata del giudicante come qualche anziano avvocato gli dice pensando di fargli un complimento – osserva che soltanto gli avvocati costituiscono il tramite necessario tra le persone e le carte

@reggionelweb

Print Friendly